Descrizione
In forza dell’art. 30 del D. Lgs. 42/2004, dell’art. 30 del DPR 1409/1963 e degli artt. 67 e 68 del DPR 445/2000, il Comune di Camisano Vicentino, in quanto ente pubblico ha l’obbligo di: Garantire la sicurezza e la conservazione del suo archivio e di procedere al suo ordinamento; Costituire uno o più archivi di deposito nei quali trasferire annualmente i fascicoli relativi agli affari e ai procedimenti conclusi; Istituire una sezione separata d’archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da più di 40 anni (archivio storico) e di redigerne l’inventario.