Descrizione
È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini, in conformità all’art. 56 della Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11.